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TITOLO VIII
DEI DELITTI CONTRO L`ECONOMIA PUBBLICA
L`INDUSTRIA E IL COMMERCIO
 
CAPO I 
DEI DELITTI CONTRO L`ECONOMIA PUBBLICA
 
499 Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione
Chiunquedistruggendo materie prime o prodotti agricoli o industrialiovvero mezzi di produzionecagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o fa venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumoè punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a lire 4 milioni.
 
500 Diffusione di una malattia delle piante o degli animali
Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animalipericolosa all`economia rurale o forestaleovvero al patrimonio zootecnico della nazioneè punito con la reclusione da uno a cinque anni (c.p.635 n. 5).
Se la diffusione avviene per colpa (c.p.43) la pena è della multa da lire 200.000 a 4 milioni.
 
501 Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio 
Chiunqueal fine di turbare il mercato interno dei valori o delle mercipubblica o altrimenti divulga notizie falseesagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merciovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercatoè punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 1 a 50 milioni di lire.
Se l`aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verificale pene sono aumentate (c.p.64).
Le pene sono raddoppiate:
1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;
2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Statoovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all`esteroin danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.
La condanna importa l`interdizione dai pubblici uffici (c.p.2832 quater518).
 
501 bis Manovre speculative su merci 
Fuori dei casi previsti dall`articolo precedentechiunquenell`esercizio di qualsiasi attività produttiva o commercialecompie manovre speculative ovvero occultaaccaparra od incetta materie primegeneri alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessitàin modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato internoè punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1 a 50 milioni di lire.
Alla stessa pena soggiace chiunquein presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell`esercizio delle medesime attivitàne sottrae alla utilizzazione o al consumo rilevanti quantità.
L`autorità giudiziaria competente ein caso di flagranza (c.p.p.382)anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle merciosservando le norme (sull`istruzione formale). L`autorità giudiziaria competente dispone la vendita coattiva immediata delle merci stesse nelle forme di cui all`art. 625 c p.p.
La condanna importa l`interdizione dall`esercizio di attività commerciali o industriali (c.p.3032 quater) per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazioneautorizzazione o licenza da parte dell`autorità e la pubblicazione
della sentenza (c.p.36).
 
502 Serrata e sciopero per fini contrattuali 
Il datore di lavorochecol solo scopo d`imporre ai suoi dipendenti modificazione ai patti stabilitio di opporsi a modificazioni di tali pattiovvero di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistentisospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimentiaziende o ufficiè punito con la multa non inferiore a lire 2 milioni.
I lavoratori addetti a stabilimentiaziende o ufficichein numero di tre o piùabbandonano collettivamente il lavoroovvero lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolaritàcol solo scopo di imporre ai datori di lavoro patti diversi da quelli stabilitiovvero di opporsi a modificazioni di tali patti ocomunquedi ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistentisono puniti con la multa fino a lire 200.000.
 
503 Serrata e sciopero per fini non contrattuali
Il datore di lavoro o i lavoratoriche per fine politico commettonorispettivamentealcuno dei fatti preveduti dall`articolo precedentesono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa non inferiore a lire 2 milionise si tratta d`un datore di lavoroovvero con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire 200.000se si tratta di lavoratori (c.p.510-512) .
 
504 Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero
Quando alcuno dei fatti preveduti dall`art. 502 è commesso con lo scopo di costringere l`Autorità a dare o ad omettere un provvedimentoovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essasi applica la pena della reclusione fino a due anni (c.p.510-512) .
 
505 Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta
Il datore di lavoro o i lavoratorichefuori dei casi indicati nei due articoli precedenticommettono uno dei fatti preveduti dall`art. 502 soltanto per solidarietà con altri datori di lavoro o con altri lavoratori ovvero soltanto per protesta soggiacciono alle pene ivi stabilite (c.p.510-512) .
 
506 Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci
Gli esercenti di aziende industriali o commercialii qualinon avendo lavoratori alla loro dipendenzain numero di tre o più sospendono collettivamente il lavoro per uno degli scopi indicati nei tre articoli precedentisoggiacciono alle pene ivi rispettivamente stabilite per i datori di lavororidotte alla metà .
 
507 Boicottaggio
Chiunqueper uno degli scopi indicati negli artt. 502503504 e 505mediante propaganda o valendosi della forza e autorità di partitileghe o associazioniinduce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoroovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industrialiè punito con la reclusione fino a tre anni.
Se concorrono fatti di violenza o di minacciasi applica la reclusione da due a sei anni.
 
508 Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio
Chiunquecol solo scopo d impedire o turbare il normale svolgimento del lavoroinvade od occupa l`altrui azienda agricola o industriale (c.p.614633634)ovvero dispone di altrui macchinescorteapparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industrialeè punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a lire 200.000.
Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni e alla multa non inferiore a lire 1 milionequalora il fatto non costituisca un più grave reatochi danneggia (c.p.635) gli edifici adibiti ad azienda agricola o industrialeovvero un`altra delle cose indicate nella disposizione precedente.
 
509 Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro e delle decisioni del magistrato del lavoro
Il datore di lavoro o il lavoratoreil quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo (o dalle norme emanate dagli organi corporativi) è punito con la multa fino a lire 1 milione.
Il datore di lavoro o il lavoratoreil quale rifiuta ocomunqueomette di eseguire una decisione del magistrato del lavoropronunziata su una controversia relativa alla disciplina dei rapporti Collettivi di lavoroè punitoqualora il fatto non costituisca un più grave reatocon la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire 2 milioni (c.p.5 10 n.5 12).
 
510 Circostanze aggravanti
Quando i fatti preveduti dagli artt. 502 e seguenti. sono commessi in tempo di guerraovvero hanno determinato dimostrazionitumulti o sommosse popolarile pene stabilite negli articoli stessi sono aumentate (c.p.64).
 
511 Pena per i capipromotori e organizzatori
Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli artt. 502 e seguenti. sono raddoppiate per i capipromotori od organizzatori; ese sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniariaè aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni.
 
512 Pena accessoria
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 502 e ss. importa l`interdizione da ogni ufficio sindacale per la durata di anni cinque.
 
CAPO II 
DEI DELITTI CONTRO L`INDUSTRIA E IL COMMERCIO
 
513 Turbata libertà dell`industria o del commercio
Chiunque adopera violenza sulle cose (c.p.392 n.2) ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l`esercizio di un`industria o di un commercio è punitoa querela della persona offesa (c.p.120-126)se il fatto non costituisce un più grave reatocon la reclusione fino a due anni e con la multa da lire 200.000 a 2 milioni .
 
513 bis Illecita concorrenza con minaccia o violenza 
Chiunque nell`esercizio di un`attività commercialeindustriale o comunque produttivacompie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni .
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un`attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
 
514 Frodi contro le industrie nazionali
Chiunqueponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazionesui mercati nazionali o esteriprodotti industrialicon nomimarchi o segni distintivi contraffatti o alteraticagiona un nocumento all`industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire 1 milione.
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industrialela pena è aumentata (64) e non si applicano le disposizioni degli artt. 473 e 474 (c.p.518).
 
515 Frode nell`esercizio del commercio
Chiunquenell`esercizio di una attività commercialeovvero un uno spaccio aperto al pubblicoconsegna all`acquirente una cosa mobile per un`altraovvero una cosa mobileper origineprovenienzaqualità o quantitàdiversa da quella dichiarata o pattuitaè punitoqualora il fatto non costituisca un più grave delitto (c.p.440-445)con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 4 milioni .
Se si tratta di oggetti preziosila pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire 200.000.
 
516 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti un commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 2 milioni (c.p.442444518).
 
517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell`ingegno o prodotti industrialicon nomimarchi o segni distintivi nazionali o esteriatti a indurre in inganno il compratore sull`origineprovenienza o qualità dell`opera o del prodottoè punitose il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge (c.p.473474514)con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire 2 milioni (c.p.518).
 
CAPO III 
DISPOSIZIONE COMUNE AI CAPI PRECEDENTI
 
518 Pubblicazione della sentenza
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 501514515516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza.



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